Si ricorda a tutti gli operatori del settore che, sulla base della normativa vigente in materia di peso netto (Legge 5 agosto 1981 n. 441 e Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 – Codice del consumo), la vendita delle merci il cui prezzo sia fissato per unità di peso deve essere effettuata a peso e al netto della tara, ossia al netto di ciò che avvolge il prodotto o è unito ad esso e con esso viene venduto.

Si tratta delle merci poste in vendita allo stato sfuso, nella cui categoria rientrano sia i prodotti il cui peso viene determinato all’atto della domanda di acquisto, sia i prodotti confezionati in assenza dell’acquirente e posti in vendita in un contenitore o imballaggio su cui viene espresso il peso della merce contenuta (definiti “prepesati” o “preincartati”).

La vendita al minuto e a peso delle merci allo stato sfuso deve inoltre essere effettuata con bilance omologate che consentano la visualizzazione diretta e immediata del peso netto. Le bilance devono essere collocate nel locale di vendita in modo da consentire all’acquirente la visione libera del dispositivo indicatore del peso e della parte frontale e laterale della bilancia stessa.

In relazione alla tipologia di prodotti venduti, la bilancia deve avere una classe di precisione specifica:

Categoria di prodotti

Divisione minima (e)

Prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati

5 g

Salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, thè, funghi e tutti i prodotti alimentari non specificati nell’elenco

2 g

Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche

1 g

La sorveglianza sulle operazioni di vendita di merce allo stato sfuso, mirata a garantire la tutela dei consumatori, viene svolta, tra gli altri, dal personale della Camera di commercio addetto all’Ufficio Metrico. Gli ispettori metrici verificano il regolare funzionamento degli strumenti, accertano che gli strumenti visualizzino il peso netto in maniera corretta e che appartengano alla classe di precisione consentita.

Sanzioni

Per vendere a peso netto è necessario, quindi, il rispetto delle seguenti regole:

  • disporre di strumenti per pesare conformi alla legge;
  • azzerare la tara dopo ogni pesatura;
  • utilizzare imballaggi sui quali è indicato il relativo peso;
  • vendere a pezzo o a collo esclusivamente i prodotti aventi caratteristiche per essere venduti come tali.

A chiunque non rispetti le regole sopra indicate nella vendita di merce a peso netto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 516,00.

Per la vendita all’ingrosso la sanzione amministrativa è duplicata.

Le violazioni alla legge n. 441/81 sono punite non soltanto con sanzioni amministrative ma anche con sanzioni penali; infatti, la vendita di merci al lordo della tara può dar luogo anche alla violazione dell’ art 515 del codice penale (frode nell’esercizio di commercio), che è punita con la reclusione fino a due anni o con una multa fino a euro 2.065,00.

 

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