La commissione paritetica Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato è stata istituita nel 2010 per garantire un funzionamento più efficiente della pubblicità legale di impresa.
Al tavolo tecnico di lavoro, costituito nel marzo 2011, è stato assegnato il compito di rendere meno complessi gli adempimenti a carico delle società e dei professionisti che le assistono in sede di iscrizione degli atti nel Registro delle imprese, e, in concreto, di esprimersi rispetto ad alcune procedure per le quali si avvertiva la necessità di un indirizzo comune.
I primi interventi di semplificazione della commissione paritetica Unioncamere-Consiglio Nazionale del Notariato avevano già provveduto nel settembre 2012 ad uniformare le procedure relative a: intestazione di partecipazione di s.r.l. a società fiduciaria, riduzione del capitale sociale nelle società di capitali e nelle società di persone, trasformazione di società di persone in ditta individuale e trasferimento di sede legale all’estero (e viceversa).
Nell’ultimo triennio la commissione si è occupata di analizzare alcune ulteriori situazioni critiche che in passato avevano incontrato prassi operative non uniformi da parte degli uffici camerali, provvedendo a definire le soluzioni che, tenuto conto anche delle varie posizioni interpretative e degli indirizzi giurisprudenziali, appaiono maggiormente condivise.
In particolare il Gruppo di lavoro ha approvato sei nuovi orientamenti che riguardano in particolare:
- Le ipotesi di “Trasformazione ai sensi degli artt. 2500 septies c.c. da società unipersonali ad impresa individuale finalizzata alla continuazione dell’attività di impresa”.
- Le modalità pubblicitaria “Nei casi di cessazione del contratto di affitto di azienda”.
- L’ “Imposta di bollo assolta tramite modello unico informatico e imposta di bollo dovuta al registro delle imprese”.
- La “Procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di azienda sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà’”.
- La “Procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di quote di s.r.l. sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà”.
- Le problematiche pubblicitarie collegate alle ipotesi di “Comunione ereditaria di quota di s.r.l.”.