1

Il consiglio regionale approva mozione per proroga termine per riqualificazione meccatronica

Il Consiglio regionale ha approvato la mozione concernente la proroga del termine per la “riqualificazione meccatronica”.
 L’atto, necessario a preservare la prosecuzione di numerose attività imprenditoriali calabresi nel settore della autoriparazione, impegna la Giunta regionale a richiedere al Governo e al Parlamento la concessione di una proroga per consentire l’adeguamento ai requisiti richiesti e a implementare su tutto il territorio regionale la formazione professionale necessaria a coprire tutte le richieste formative.
La mozione è stata firmata dal presidente Mancuso (che l’ha illustrata) e dai consiglieri regionali Comito, Crinò, De Nisi, Gelardi, Graziano, Montuoro, Bevacqua e Lo Schiavo.
Di seguito il testo integrale della mozione
Il Consiglio Regionale,
Premesso che:
– la legge 5 febbraio 1992, n.122 recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” e, in particolare l’articolo 7, comma 1, lett. b), prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni;
– la legge 11 dicembre 2012, n. 224, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, recante “Modifica all’articolo l della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”, prevede, all’articolo 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
CONSIDERATO – che con la legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono stati modificati i requisiti tecnici professionali concernenti l’attività di autoriparazione;
in particolare sono state accorpate le sezioni “meccanica e motoristica” ed “elettrauto” nella nuova sezione della “meccatronica”;
– che a seguito di tale modifica: le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia per l’attività di meccanica – motoristica che per l’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”;
mentre le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o alla sola attività di elettrauto potevano continuare a svolgere l’attività sino al 4 gennaio 2023. CONSIDERATO – Che l’art. 22-ter del cd. decreto milleproroghe (D.L. 198/2022), convertito in legge n.14 il 24/2/23, ha prorogato di un anno il termine per la regolarizzazione, pertanto la data entro cui le imprese avrebbero dovuto regolarizzarsi è quella del 5 gennaio 2024. – Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate avrebbero dovuto estendere l’abilitazione all’intero settore della Meccatronica, in via alternativa, tramite: a) la frequenza del preposto alla gestione tecnica agli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta (percorso di formazione ridotto a 40 ore);
b) la rivalutazione del titolo di studio in possesso del preposto alla gestione tecnica, riconosciuto come titolo culturale abilitante per la sola sezione di meccanica-motoristica o elettrauto, ai fini dell’abilitazione alla nuova sezione della Meccatronica. CONSIDERATO – che il Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente al passaggio tra la vecchia Legge n. 122/1992 e la nuova disciplina, con Circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018 ha ribadito che il legislatore statale attraverso tale normativa, ha inteso venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore della autoriparazione, specificando inoltre che tale spazio di operatività è tuttavia limitato nel tempo (10 anni), ed è a favore esclusivamente delle imprese già operanti nel settore – seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all’art. l, comma 3 della legge n. 122/1992 -alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2012, ed è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine suindicato di 10 anni;
CONSIDERATO che – essendo decorso il termine decennale, sono tante le imprese, in Calabria e in tutta Italia, a non essere riuscite, nel suddetto arco temporale prorogato al 5 gennaio 2024, ad adeguarsi alla norma statale, e che il Responsabile tecnico, anche nella persona del titolare, socio o amministratore, non potrà più abilitare l’impresa all’esercizio dell’attività di meccanica-motoristica o elettrauto con la conseguenza che l’Ufficio del Registro delle Imprese ha già avviato il procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di meccanica-motoristica o elettrauto esercitata. ATTESO CHE la formazione del responsabile Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Balzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati e nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dall’Accordo del 12 giugno 2014 approvato dalla Conferenza;
VALUTATA conseguentemente la necessità di venire incontro alle esigenze lavorative e formative provenienti dal territorio calabrese e di procedere alla riorganizzazione e, quindi, all’implementazione, a livello regionale, delle specifiche attività formative già avviate per la meccatronica delle autoriparazioni;
PRECISATO che tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all’Albo regionale degli operatori della formazione professionale di cui all’articolo 31 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 (Ordinamento della formazione professionale in Calabria) Tutto ciò premesso e CONSIDERATO CHE: – la scadenza del termine del 5 gennaio 2024, già prorogato di un anno per venire incontro alle esigenze provenienti dalle imprese già iscritte al Registro delle imprese e operanti in tutto il territorio statale, non ha consentito, in Calabria e in tutta Italia, l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica;
– la proroga è indispensabile per consentire di sanare i ritardi nella organizzazione dei corsi regionali di qualificazione e creare le condizioni idonee per l’adeguamento della qualificazione degli autoriparatori;
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE
Impegna la Giunta regionale
– a prendere atto dell’impossibilità di avviare e completare in tempi brevi tutte le procedure di organizzazione e realizzazione di percorsi formativi omogenei in ambito regionale rispondenti alla massiccia richiesta formativa proveniente dal territorio;
– venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria operanti in Calabria e miranti a consentire la prosecuzione di attività imprenditoriali nel settore della autoriparazione, in quanto la Regione non può permettersi la perdita di posti di lavoro in segmenti così importanti dell’economia calabrese;
– ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento, anche attraverso una proposta al Parlamento di modifica della normativa vigente, affinché venga prorogato ulteriormente il termine per consentire l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica;
– individuare l’immediata adozione di indirizzi operativi omogenei per implementare su tutto il territorio regionale la formazione professionale necessaria a coprire tutte le richieste formative e rendere efficace l’ulteriore proroga del termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica.