In merito alle problematiche relative alla governance delle Aziende sanitarie ed ospedaliere si ritiene opportuno rammentare che la materia relativa alla cessazione per qualsivoglia motivo del direttore generale è regolata dal comma 6 del decreto legislativo 502/92, il quale prevede che “In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione”.
La disciplina si applica quindi sia in caso di “vacanza dell’ufficio” del direttore generale, determinata da qualsiasi causa di cessazione del rapporto di lavoro, che di sua “assenza o di impedimento”. Per quanto riguarda invece la cessazione del rapporto di lavoro dei direttori amministrativi e sanitari, si ritiene opportuno precisare che la materia è stata devoluta alla competenza delle regioni secondo i dettami dei decreti legislativi 502/92 e 229/99.In particolare, la Regione Calabria, dopo aver ha disciplinato la materia con la legge regionale 11/2004, che prevedeva che gli incarichi di direttore amministrativo e sanitario “hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto nell’ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa del direttore generale” ha successivamente stabilito, con la norma introdotta dal comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n.13/2005, attualmente in vigore, che “In concomitanza con la nomina dei direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende sanitarie locali, decadono tutte le nomine fiduciarie ed in particolare i direttori amministrativi e sanitari delle stesse Aziende.
Entro trenta giorni dalla nomina, i direttori generali devono provvedere al conferimento dei suddetti incarichi”.
Pertanto, appare del tutto evidente che i direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere cessano dal loro incarico contestualmente alla nomina del nuovo direttore generale e che fino a tale nomina le funzioni di direttore generale dell’azienda sono svolte dal più anziano per età fra i due, ovvero dall’eventuale destinatario di delega di sostituzione ordinaria conferita dal direttore generale prima della sua cessazione.