E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020 il DM 27 ottobre del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali contenente Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione.
Il bonus ristorazione è un contributo a fondo perduto, compresotra i 1000 e i 10.000 euro netti, erogato alle imprese della ristorazione sotto forma di rimborso per l’acquisto di prodotti agroalimentari italiani, vini inclusi.
Possono accedere le aziende registrate con i seguenti codici ATECO (attività prevalente):56.10.11 (ristorazione con somministrazione);56.29.10 (mense);56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale);56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);56.21.00 (catering per eventi, banqueting);55.10.00 (alberghi) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo;che abbiano subito un calo fatturato di almeno il 25% per i mesi compresi fra marzo e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
I richiedenti dovranno dimostrare, presentando i relativi documenti fiscali, l’acquisto a far data dal 14 agosto di almeno tre prodotti appartenenti a categorie merceologiche diverse: nellospecifico, saranno ammessi al rimborso prodotti provenienti da vendita diretta e quelli da filiera integralmente italiana (dalla materia prima al prodotto finito).Il principale dei tre prodotti non potrà superare il 50% della spesa totale a fronte della quale si richiede rimborso. Godranno di preferenzialità le richieste riguardanti prodotti DOP e IGP ed i prodotti ad alto rischiodi spreco.
Per l’accesso ai benefici,il richiedente è tenuto a registrarsi entro il 28 novembre all’interno della piattaforma digitale, denominata “piattaforma della ristorazione” all’indirizzo oppure a recarsi presso gli sportelli di Poste Italiane, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell’importo di € 30,00 di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.
Il ristoratore deve presentare i documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di legge.
Successivamente all’esito delle dovute verifiche, il ristoratore riceverà un bonifico pari al 90% del valore del contributo richiesto, salvo eventuali rimodulazioni.Il saldo del contributo sarà corrisposto a seguito della presentazione da parte del beneficiario, entro quindici giorni dall’anticipo ottenuto, della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
Salvo che il fatto costituisca reato, l’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniariapari al doppio del contributo non spettante.In caso di cessazione dell’attività d’impresa successivamente all’erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti.L’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza chene è responsabile in solido con il beneficiario