Con la pubblicazione del “decreto Natale” del 18 dicembre scorso, in fase di pubblicazione (D.L. n. 172/2020) viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti quei soggetti che svolgono, in via “prevalente”, una delle attività previste nei settori economici interessati dalle restrizioni introdotte dallo stesso decreto legge per contenere la diffusione dell’epidemia da “covid-19” nel periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti che al 19 dicembre 2020 hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nel seguente elenco:

  • 561011 Ristorazione con somministrazione

  • 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

  • 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

  • 561030 Gelaterie e pasticcerie

  • 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

  • 561042 Ristorazione ambulante

  • 561050 Ristorazione su treni e navi

  • 562100 Catering per eventi, banqueting

  • 562910 Mense

  • 562920 Catering continuativo su base contrattuale

  • 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Il beneficio spetta “esclusivamente” a quei soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del D.L. n. 34/2020, rimangono fuori dalla portata del provvedimento i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020, e coloro che abbiano dovuto restituire il precedente ristoro.

L’agevolazione spetta a condizione che:

  1. i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;

  2. l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello dei mesi di dicembre 2019;

  3. L’ammontare del contributo era calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di dicembre e dicembre 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;

  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

E’ previsto, come nel precedente provvedimento un contributo minimo, pari a 1.000,00 euro, per le persone fisiche e 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In ogni caso, l’importo erogato ai sensi del Decreto Natale non potrà essere superiore a 150.000 euro.

Al fine di accelerare la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma viene accreditata direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

La norma stabilisce, altresì, che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020”. In particolare, le disposizioni dell’articolo 25 del D.L. n.34/2020 si applicano con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati, mentre non pare abbiamo rilievo le disposizioni riguardanti le modalità di compilazione ed invio dell’istanza.

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