Sospende gli effetti del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 117 del 23.10.2018; dichiara l’efficacia dei seguenti atti: D.R.G.R. n. 87 del 7.9.2017 di nomina dei componenti e di convocazione della prima seduta del Consiglio camerale per il giorno 18.9.2017, atti del Consiglio camerale di insediamento alla data fissata del 28.11.2017, di designazione del proprio Presidente il 4.12.2017, di elezione dei membri della Giunta in data 11.12.2017; pone a carico di parte resistente le spese della fase cautelare sostenute dalla ricorrente che liquida in €. 1000 Oltre spese generali, iva e cpa come per legge; dissa l’udienza pubblica del 18.12.2019 ore 11,30.

E’ questo il verdetto del Tribunale amministrativo regionale in merito all’ordinanza, pubblicata stamattina, in relazione alla controversia tra Daniele Rossi, Tommasina Lucchetti, Francesco Viapiana, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Di Donna, Danilo Sorrenti contro la Regione Calabria per l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta regionale per la Calabria prot. n. 123 del 29.11.2017, recante all’oggetto: “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro. Annullamento dei D.P.G.R. n. 87 del 7 settembre 2017 e n. 89 del 20 settembre 2017”; del decreto del medesimo Presidente prot. n. 122 del 28.11.2017, avente a oggetto: “Sospensione dell’efficacia dei D.P.G.R. n. 87 del 7 settembre 2017 e n. 89 del 20 settembre 2017”; della nota prot. n. 522509 del 28.11.2017 a firma del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, con cui è stato comunicato che: “… l’insediamento del consiglio della camera di commercio di Catanzaro … non appare legittimato alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate”; della successiva nota prot. n. 528936 del 1°.12.2017 a firma del medesimo Direttore, con cui è stato intimato che: “… il procedimento di ricostituzione del consiglio della camera di commercio di Catanzaro non può pertanto ritenersi concluso alla data del 19 settembre u.s. con la sola adozione del D.P.G.R. n. 87/2017, con la conseguenza che ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto 8 agosto 2017 il medesimo procedimento deve essere interrotto”;  del decreto del Presidente della Giunta regionale per la Calabria prot. n. 89 del 20.9.2017, nella parte in cui ha immotivatamente disposto il differimento della data di prima convocazione del Consiglio dal 18.9.2017 al 28.11.2017; del decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’8.8.2017 (cd. decreto “Calenda”), pubblicato nella G.U.R.I. n. 219 del 19.9.2017, nella parte in cui, con l’art. 4, comma 1° ha disposto che: “… le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi Consigli sono interrotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”; dello stesso decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’8.8.2017, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 219/2016, all’art. 1, comma 3, in combinato disposto con l’ivi richiamato Allegato B, ha previsto l’istituzione, mediante accorpamento delle Camere di commercio Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, della nuova “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia”; della nota prot. n. 144173 del 18.4.2018, a firma del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, con cui è stato comunicato che: “… il procedimento di ricostituzione del consiglio della camera di commercio di Catanzaro non poteva ritenersi concluso alla data del 19 settembre u.s. con la sola adozione del D.P.G.R. n. 87/2017, con la conseguenza che ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto 16 febbraio 2018 il medesimo procedimento doveva essere interrotto e il consiglio non avrebbe potuto insediarsi il successivo 28 novembre”.

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